La Legge 188/2007 ha introdotto l’obbligo di comunicare la volontà di recesso dal rapporto di lavoro attraverso l’utilizzo di un apposito modulo ministeriale con validità massima di 15 giorni a pena della nullità dell’atto di risoluzione, per le seguenti categorie di rapporti di lavoro:
• LAVORO SUBORDINATO;
• COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, anche a progetto
• TITOLARI DI CONTRATTI DI NATURA OCCASIONALE;
• ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE;
• SOCI DI COOPERATIVE
La legge non si applica in tutti quei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva da accordi di risoluzione consensuale bilaterale, che sanciscono la libera manifestazione del consenso.
Rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura tutte le dimissioni volontarie effettuate dopo il 5 MARZO 2008.
Con circolare 25/03/2008, prot. 15/SEGR/0005130 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato le procedure e le modalità operative.
Il lavoratore che volesse rassegnare le proprie dimissioni dovrà scegliere di compilare il modello previsto con le seguenti modalità:
• Direttamente previa autenticazione dal sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale all’indirizzo www.lavoro.gov.it/mdv;
• Rivolgendosi ad uno dei seguenti soggetti abilitati ovvero:
1. Centri per l’Impiego
2. Direzioni Provinciali del Lavoro
3. Comuni
4. Patronati
Inoltre va precisato che il lavoratore dovrà indicare la data del primo giorno di preavviso e non il primo giorno di non lavoro. Pertanto, entro 15 giorni da tale data, previa nullità delle dimissioni stesse, il lavoratore dovrà consegnare la ricevuta al datore di lavoro il quale dovrà compilare il modulo on line di cessazione del rapporto di lavoro indicando la data in cui termina il rapporto di lavoro, ossia l’ultimo giorno di lavoro.
Resta fermo l’obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro entro 5 giorni successivi la cessazione effettiva del rapporto indipendentemente dalla data che viene chiesto di indicare nel modulo MDV.